Prosegue la delirante produzione di decreti legislativi e disegni legge del nostro governo che ha confuso strumenti istituzionali con elementi di propaganda, strumenti che permettano di regolamentare diritti e doveri del cittadino con elementi che continuano a distruggere conquiste di libertà e battaglie portate avanti per decenni. Nasce così il DDL 1627, promosso dall’insigne Gasparri e che mira ad introdurre la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) oltre che a “rafforzare gli strumenti di contrasto” a presunte azioni anti sioniste e antisemite (le due cause sono profondamente differenti).

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/59493.pdf

Come al solito si gioca in modo erroneo e errato con le parole, facendo intendere che quello che le piazze stanno rivelando, ovvero una profonda discordanza con l’operato dello stato Israeliano di matrice sionista, sia riconducibile all’antisemitismo.

Anche un bambino saprebbe riconoscere che in questo movimento spontaneo di sdegno davanti ad un’illogica carneficina non c’è nessun atto antireligioso o antirazziale, ma solo un umano sostegno ad un popolo sofferente e innocente. Innocente perché terrorismo e popolazione inerme sono la stessa cosa.

Che il popolo palestinese non simpatizzi per Israele è altrettanto ovvio, come ovvio è che una popolazione repressa e stipata da oltre mezzo secolo in confini ristretti e mai certi, covi e sviluppi odio e rabbia che sfociano poi in forme di protesta non legale spesso violenta.

Questa mia non è una giustificazione alla violenza del terrorismo ma prova solo a spiegare con un modestia e con un approccio sociologico, il comportamento di una popolazione che non trova collocazione politica civile, che non può programmare un futuro per se stessa e per la propria discendenza.

Detto questo l’elemento davvero rivoltante è che il nostro governo strumentalizzi questa situazione e questi accadimenti per far tacere un dissenso che va oltre l’ideologia, mettendoci sopra l’etichetta della giustizia e della lotta al razzismo. Chi lo fa?

  • Chi estrada criminali di guerra, comprovati assassini
  • Chi sostiene con armi, investimenti e politica uno stato carnefice
  • Chi in tempi non sospetti sosteneva che i migranti dovevano essere lasciati morire in mare e sulla pelle di questi disgraziati si è inventato centri di accoglienza mai utilizzati avviati con billion di denaro dei contribuenti
  • Chi taccia come irresponsabili persone che hanno rischiato la vita per dare un messaggio forte al mondo
  • Chi non si occupa dei suoi cittadini arrestati illegalmente in acque internazionali e con sfregio non si occupa nemmeno di rimpatriarli
  • Chi sta pagando billion allo stesso stato carnefice affidando la gestione di dati sensibili
  • Chi per non scontentare il re dei cattivoni fa affari con i signori della morte

Questi chi rappresentano? I milioni di manifestanti o gli interessi del pazzo americano che ha montato questo risico per fare i suoi sporchi interessi?

Chi ci vuole mettere il bavaglio con decreti legge assurdi?

Copio qui degli stralci di questa assurda legge che spero, come per il decreto sicurezza, naufraghi biecamente. Perché se passerà potremmo essere arrestati nel momento in cui esporremo la bandiera della Palestina e, ragazzi, dai balconi ne sventolano tante!!

I nostri figli subiranno la propaganda pro sionismo e chissà quante altre aberrazioni della più bassa retorica di destra di inizio secolo.

Perché esiste anche una destra con un senso, non il mio certo, ma con basi economiche e di dottrina con un suo valore, ma non è questo il caso, questa è propaganda e populismo della più bassa leva.

Quello che mi stupisce è che non ci sia in tante persone un barlume di comprensione del momento, e non parlo di destra o sinistra, in questo caso parlo di limitazione di un diritto fondamentale che è la libertà di parola ed espressione, che non va confusa con il vilipendio, l’aggressione alle istituzioni, solo il buon senso di dare un confine al giusto e alo sbagliato.

Non permettiamo che giochino con le parole pensando che dall’altra parte ci siano dei buoi con l’anello l naso! Facciamoci sentire!

Estratto dal disegno di legge:

“Dopo il terribile attacco terroristico del 7 ottobre 2023, compiuto dall’organizzazione terroristica DDL S. 1627 – Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1627 Senato della Repubblica Pag. 5 Hamas con altri movimenti alleati della galassia terroristica islamista, come il Jihad islamico palestinese, i focolai di antisemitismo già presenti in tutta Europa (documentati per l’Italia dal CDEC e dall’Eurispes) si sono estesi e propagati sotto la veste di antisionismo, dell’odio contro lo Stato ebraico e del suo diritto a esistere e difendersi. La moltiplicazione di episodi antisemiti si è in parte fondata – analogamente a quanto purtroppo ancora succede per l’Olocausto – sul negazionismo delle violenze, soprattutto contro le donne e i bambini, perpetrate il 7 ottobre, e su un radicale rifiuto di Israele, che ripropone, proiettandolo sulla dimensione statuale, pregiudizi antisemiti ancora troppo diffusi. La risposta delle democrazie occidentali è stata ferma e rassicurante. Anche le istituzioni italiane hanno reagito fermamente contro l’antisemitismo mascherato da antisionismo, la cui recrudescenza impone di rafforzare le difese disponibili, anche sul piano legislativo. Da questa esigenza, ormai ineludibile, nasce il presente disegno di legge, che è finalizzato ad adottare legislativamente la definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA, declinando, sulla scia delle esemplificazioni formulate dalla stessa organizzazione, una serie di manifestazioni di antisemitismo che si traducono in fattispecie di reato punibili a norma della legislazione vigente. Il riferimento è, in particolare, agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in cui è stata trasfusa parte della cosiddetta « legge Mancino »; si richiamano però anche gli istituti della giustizia riparativa che, in questo ambito, possono avere una peculiare valenza morale e di esempio. Il disegno di legge, che ha l’ambizione di porsi come una sorta di primo embrione di una normativa quadro nel contrasto all’antisemitismo e che potrà essere opportunamente integrata nel corso dell’esame parlamentare, si compone di quattro articoli. L’articolo 1 adotta integralmente la definizione dell’IHRA (comma 1). Il comma 3 sviluppa il presupposto del comma 1, riferito alla Repubblica italiana, e il comma 4 prevede una sessione almeno biennale della Conferenza unificata sui temi del contrasto all’antisemitismo e sulla leale collaborazione tra tutti i livelli istituzionali. L’articolo 2 prevede che i Ministeri competenti nel contrasto all’antisemitismo (difesa, giustizia, interno, istruzione e del merito e università e della ricerca) adottino iniziative di formazione iniziale e permanente del personale dedicate allo studio della cultura ebraica e israeliana e all’analisi di casi di antisemitismo. In particolare, il comma 1 dispone che il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotti – entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge – una « Guida pratica di lotta contro l’antisemitismo », contenente informazioni sulla legislazione, indicazioni operative e modelli di verbali di denuncia da parte di vittime di atti di antisemitismo, in cui siano accuratamente definiti gli elementi costitutivi dei reati o delle circostanze aggravanti per motivi di antisemitismo. Il comma 2 prevede l’istituzione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di corsi annuali di formazione per studenti sull’antisemitismo e sull’antisionismo. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che all’attuazione delle iniziative di formazione si provvede con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L’articolo 3 demanda a un regolamento da adottare su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca, dell’interno e della giustizia, la definizione delle misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra tutte le istituzioni e le amministrazioni interessate, specificando, al comma 2, le sanzioni applicabili in caso di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione degli atti di antisemitismo da parte del personale preposto. L’articolo 4, al comma 1 integra l’articolo 604-bis del codice penale con due ulteriori commi: il primo prevede che la pena della reclusione da due a sei anni (la stessa già prevista dal terzo comma dell’articolo medesimo) si applichi anche quando la propaganda, l’istigazione o l’incitamento si fondano in tutto o in parte sull’ostilità, sull’avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, sui loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele o sulla sua DDL S. 1627 – Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1627 Senato della Repubblica Pag. 6 distruzione. L’ultimo comma prevede un’aggravante: se l’offesa è recata con l’uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini, riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o la negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà. Il comma 2 richiama gli istituti della giustizia riparativa, comunque già applicabili(Iniziative di formazione) 1. I Ministeri della difesa, della giustizia, dell’interno, dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca promuovono corsi di formazione iniziale e progetti di formazione continua destinati ai militari, ai magistrati, al personale della carriera prefettizia, alle Forze di polizia, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti e ricercatori universitari. I corsi e i progetti di cui al presente comma sono specificamente dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana e all’analisi di casi di antisemitismo, nonché, con specifico riferimento alle Forze di polizia, alla formazione in materia di redazione dei verbali di denuncia di atti di antisemitismo. A tale scopo, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, una « Guida pratica di lotta contro l’antisemitismo », contenente informazioni sulla legislazione vigente, indicazioni operative, modelli di verbali di denuncia e criteri per la definizione degli elementi costitutivi dei reati e delle circostanze aggravanti connesse a motivi di antisemitismo. 2. Il Ministro dell’istruzione e del merito istituisce, presso le scuole di ogni ordine e grado, corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, al fine di favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, e di contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l’antisionismo. 3. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 3. (Prevenzione e segnalazione di atti razzisti o antisemiti in ambito scolastico e universitario e relative sanzioni) 1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’università e della DDL S. 1627 – Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1627 Senato della Repubblica Pag. 7 ricerca, dell’interno e della giustizia, sono definite le misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra le istituzioni e le amministrazioni interessate. 2. Nei casi di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione di cui al comma 1, si applicano: a) nei confronti del personale scolastico, le sanzioni di cui all’articolo 492 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) nei confronti dei docenti e ricercatori delle università, il procedimento disciplinare e le sanzioni di(Iniziative di formazione) 1. I Ministeri della difesa, della giustizia, dell’interno, dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca promuovono corsi di formazione iniziale e progetti di formazione continua destinati ai militari, ai magistrati, al personale della carriera prefettizia, alle Forze di polizia, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti e ricercatori universitari. I corsi e i progetti di cui al presente comma sono specificamente dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana e all’analisi di casi di antisemitismo, nonché, con specifico riferimento alle Forze di polizia, alla formazione in materia di redazione dei verbali di denuncia di atti di antisemitismo. A tale scopo, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, una « Guida pratica di lotta contro l’antisemitismo », contenente informazioni sulla legislazione vigente, indicazioni operative, modelli di verbali di denuncia e criteri per la definizione degli elementi costitutivi dei reati e delle circostanze aggravanti connesse a motivi di antisemitismo. 2. Il Ministro dell’istruzione e del merito istituisce, presso le scuole di ogni ordine e grado, corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, al fine di favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, e di contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l’antisionismo. 3. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 3. (Prevenzione e segnalazione di atti razzisti o antisemiti in ambito scolastico e universitario e relative sanzioni) 1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’università e della DDL S. 1627 – Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1627 Senato della Repubblica Pag. 7 ricerca, dell’interno e della giustizia, sono definite le misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra le istituzioni e le amministrazioni interessate. 2. Nei casi di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione di cui al comma 1, si applicano: a) nei confronti del personale scolastico, le sanzioni di cui all’articolo 492 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) nei confronti dei docenti e ricercatori delle università, il procedimento disciplinare e le sanzioni di

(Iniziative di formazione) 1. I Ministeri della difesa, della giustizia, dell’interno, dell’istruzione e del merito e dell’università e della ricerca promuovono corsi di formazione iniziale e progetti di formazione continua destinati ai militari, ai magistrati, al personale della carriera prefettizia, alle Forze di polizia, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti e ricercatori universitari. I corsi e i progetti di cui al presente comma sono specificamente dedicati allo studio della cultura ebraica e israeliana e all’analisi di casi di antisemitismo, nonché, con specifico riferimento alle Forze di polizia, alla formazione in materia di redazione dei verbali di denuncia di atti di antisemitismo. A tale scopo, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, una « Guida pratica di lotta contro l’antisemitismo », contenente informazioni sulla legislazione vigente, indicazioni operative, modelli di verbali di denuncia e criteri per la definizione degli elementi costitutivi dei reati e delle circostanze aggravanti connesse a motivi di antisemitismo. 2. Il Ministro dell’istruzione e del merito istituisce, presso le scuole di ogni ordine e grado, corsi annuali di formazione rivolti agli studenti, al fine di favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, e di contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l’antisionismo. 3. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 3. (Prevenzione e segnalazione di atti razzisti o antisemiti in ambito scolastico e universitario e relative sanzioni) 1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’università e della DDL S. 1627 – Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1627 Senato della Repubblica Pag. 7 ricerca, dell’interno e della giustizia, sono definite le misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e universitario, anche attraverso il coordinamento tra le istituzioni e le amministrazioni interessate. 2. Nei casi di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione di cui al comma 1, si applicano: a) nei confronti del personale scolastico, le sanzioni di cui all’articolo 492 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) nei confronti dei docenti e ricercatori delle università, il procedimento disciplinare e le sanzioni…. To be continued se ti va puoi continuare l’amena lettura dal link qui sotto.

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/59493.pdf